Decreto Antiterrorismo

Martedì 7 Aprile 2015 di Ileana Piazzoni 2020

Con l’approvazione alla Camera del decreto legge n. 7 del 2015, cosiddetto decreto “antiterrorismo”, sono state introdotte importanti misure di prevenzione e contrasto del terrorismo, con soluzioni analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi europei, quali la Francia. L’attacco alla redazione di Charlie Hebdo, la preoccupante avanzata di Daesh (Isamic State) in Libia e in Siria, la strage al museo Bardo di Tunisi hanno colpito il cuore dell’Europa ed evidenziato la necessità di aggiornare i sistemi interni e cooperativi di protezione e sicurezza, contro una minaccia terroristica pervasiva, in costante evoluzione. Scopo del decreto in questione dunque è proprio l’aggiornamento ed il rafforzamento del sistema penale di contrasto al terrorismo, in un contesto in cui la priorità assoluta è rappresentata dalla sicurezza collettiva, quale parte essenziale del patrimonio di diritti e di libertà di cui è titolare ogni cittadino. Sicurezza nella libertà dunque e, a tal proposito, tempestivo e opportuno è stato lo stralcio della norma che prevedeva il controllo remoto sui dati digitali dei cittadini sospettati di particolari reati.  
Di seguito una breve analisi sulle principali norme introdotte dal decreto, norme che hanno già trovato applicazione nella recente operazione di polizia che ha portato a smantellare una cellula dell’Islamic State nella provincia di Brescia.

 

  1. Quali misure introduce il Decreto per contrastare il fenomeno dei Foreign Fighters?
  2. Il Decreto introduce delle misure per colpire l’auto-addestramento?
  3. Cosa prevede il Decreto per il contrasto al proselitismo sul web?
  4. Le norme di contrasto al proselitismo sul web mettono a rischio la privacy dei cittadini?
  5. Cosa prevede il Decreto in materia di possesso di armi e sostanze esplosive?
  6. Vengono potenziate le misure di prevenzione?
  7. Quali sono le novità introdotte dal Decreto sul piano investigativo?
  8. Cosa prevede il Decreto “Antiterrorismo” in materia di immigrazione?
  9. Come viene rafforzato il controllo del territorio?

 

Quali misure introduce il Decreto per contrastare il fenomeno dei Foreign Fighters?

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, proprio per punire i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo. I combattenti stranieri che si arruolano a scopo terroristico, mettendosi seriamente e concretamente a disposizione come militi, saranno puniti con una pena da 5 a 8 anni, dunque con possibile applicazione della custodia cautelare in carcere. La stessa pena viene applicata a chiunque, per tale finalità, organizzi o finanzi i trasferimenti all’estero. Per il condannato è prevista anche la perdita della potestà genitoriale quando vi sia il coinvolgimento di minori. Sono previste poi specifiche aggravanti per l’uso di documenti falsi, cui consegue l’arresto obbligatorio.

 

Il Decreto introduce delle misure per colpire l’auto-addestramento?

Il decreto introduce apposite norme per colpire anche i cosiddetti “lupi solitari” ovvero quei terroristi che operano sganciati da reti ed organizzazioni terroristiche. La reclusione da 5 a 10 anni, già prevista per l’addestramento ad attività terroristiche è infatti estesa a coloro i quali, pur essendosi addestrati da soli – ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo – pongano in essere comportamenti finalizzati al terrorismo internazionale. Anche in questo caso è prevista un’aggravante (aumento della pena fino a un terzo) quando tutte le condotte di addestramento (anche quando la ricerca delle istruzioni avviene autonomamente) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

 

Cosa prevede il Decreto per il contrasto al proselitismo sul web?

Vengono anzitutto previste aggravanti di pena (fino a un terzo) quando i reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici. Alla polizia postale spetta il compito di aggiornare la black list dei siti internet utilizzati per reati di terrorismo (compresi proselitismo, arruolamento e addestramento) anche al fine di favorire lo svolgimento di indagini sotto copertura. In capo agli internet provider, su richiesta della magistratura, gravano specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati in rete. Viene inoltre previsto che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell’interno (cd. CASA) possa ricevere dall’UIF (Unità di informazione finanziaria) della Banca d’Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

Le norme di contrasto al proselitismo sul web mettono a rischio la privacy dei cittadini?

Come anticipato, il decreto-legge nel testo approvato dalle Commissioni Difesa e Giustizia aveva previsto con apposita norma l’autorizzazione alle remote computer seraches ovvero le “intercettazioni da remoto” sugli strumenti informatici di cittadini sospettati di reati di terrorismo, su autorizzazione del magistrato, attraverso l’uso di “captatori informatici” (come il malware Trojan). La norma in questione, con il decisivo intervento del Presidente del Consiglio, è stata eliminata dal decreto, in quanto ritenuta uno strumento particolarmente invasivo della privacy e della riservatezza dei cittadini (una metodologia che contempera un’ispezione (art. 244 c.p.p.), una perquisizione (art. 247 c.p.p), un’intercettazione di comunicazioni (art. 266 c.p.p.) e un’acquisizione occulta di documenti e dati anche personali (art. 253 c.p.p.). Se un’efficace contrasto al terrorismo, allo stato dell’arte, necessita sicuramente di forme di controllo delle attività informatiche di coloro che compiano tali atti o facciano parte di reti e organizzazioni terroristiche, non si può prescindere da un corretto contemperamento della privacy e della riservatezza dei cittadini. Per questo motivo ritengo apprezzabile la scelta dello stralcio della norma da un provvedimento d’urgenza e la volontà di riservare alla questione un esame approfondito.

 

Cosa prevede il Decreto in materia di possesso di armi e sostanze esplosive?

Vengono introdotte due nuove fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, relative al possesso abusivo di precursori di esplosivi e alla violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi. I precursori di esplosivi sono sostanze e miscele che, pur non avendo caratteristiche esplodenti, possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi. Le due nuove contravvenzioni riguardano, come detto, chi detiene abusivamente sostanze impiegabili nella costruzione di ordigni (pena congiunta di arresto, fino a 18 mesi, e ammenda)  e chi non ne segnali il furto o la sparizione (pena alternativa dell’arresto, fino a 12 mesi, o dell’ammenda, fino a 371 euro). Inoltre, chi fabbrica e vende armi o esplosivi deve comunicare tempestivamente i dati di vendita e le informazioni sugli acquirenti alle questure. Nel caso di inottemperanza è prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

Vengono potenziate le misure di prevenzione?

Sì, attraverso l’applicazione della sorveglianza speciale e delle altre misure di prevenzione personali del Codice Antimafia ai cosiddetti foreign fighters. Inoltre, nei confronti di chi è sottoposto a misure di prevenzione definitive e compie un delitto di terrorismo viene applicata l’aggravante del Codice Antimafia, che aumenta la pena fino alla metà. Durante l’adozione di una misura di prevenzione, anche al questore è attribuito il potere di ritirare in via d’urgenza il passaporto e ogni altro documento d’espatrio. La violazione del divieto di espatrio costituisce un nuovo reato, punito fino a 5 anni.

 

Quali sono le novità introdotte dal Decreto sul piano investigativo?

Si rafforzano le tutele degli agenti infiltrati (deposizioni sotto identità di copertura, licenza di reato più ampia) e si autorizzano – purché ne sia informata la magistratura – i colloqui investigativi in carcere, consentendo di derogare all’obbligo di denuncia di reati e ritardare la comunicazione di elementi di prova. È prevista poi la concessione di permessi di soggiorno agli informatori stranieri che aiutano i nostri agenti. 
Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite competenze in materia di antiterrorismo con funzioni di coordinamento investigativo nei procedimenti di terrorismo anche internazionale. Potrà accedere al registro delle notizie di reato, alle banche dati distrettuali e alle rogatorie, risolvere contrasti tra procure e questioni di competenza, avvalersi per le indagini di sua competenza delle forze di polizia, proporre misure di prevenzione patrimoniali, svolgere senza autorizzazione colloqui investigativi in carcere, ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte di Bankitalia e Guardia di finanza, proporre misure di protezione per i “pentiti” di terrorismo.

 

Cosa prevede il Decreto “Antiterrorismo” in materia di immigrazione?

Il decreto introduce un’importante novità per il contrasto allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, in quanto prevede l’arresto obbligatorio in flagranza nei confronti degli scafisti e di tutti coloro che promuovono e organizzano l’ingresso di clandestini. Ai benefici penitenziari potrà accedere solo chi collabora. Viene inoltre modificato il T.U. sull’Immigrazione, introducendo come misura preventiva, l’espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare a un conflitto all’estero, a sostegno di organizzazioni che perseguono attività terroristiche.

 

Come viene rafforzato il controllo del territorio?

Il decreto “antiterrorismo” prevede un rafforzamento nel controllo del territorio, prorogando l'operatività del “piano di impiego operativo” di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate e, congiuntamente, alle Forze di polizia. 
Viene inoltre incrementato di 1.800 unità il sopra richiamato contingente, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Il decreto consente anche un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2015, di un contingente di 300 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione c.d. “terra dei fuochi”).