Legge di bilancio, il ReI diviene misura universale

Mercoledì 1 Novembre 2017 6740

L’articolo 25 della legge infatti, intervenendo sul decreto legislativo 147/2017, oltre a incrementare le risorse a disposizione per il contrasto alla povertà, detta disposizioni importanti per l’allargamento della platea dei beneficiari. A partire dai lavoratori ultra cinquantacinquenni in stato di disoccupazione, che già dall’inizio potranno fruire del beneficio indipendentemente dalla causa per cui si trovano senza un impiego, come avevamo chiesto durante l’esame in sede parlamentare del decreto attuativo recante la disciplina del ReI. Dal primo luglio 2018, come detto, si dispone la soppressione delle priorità nell’intervento legate alla particolare condizione del nucleo familiare (presenza di minori, figli disabili, donne in stato di gravidanza, lavoratori ultra cinquantacinquenni): tutte le persone che si troveranno entro i requisiti reddituali stabiliti dal decreto potranno accedere alla misura. E’ un traguardo significativo verso cui Governo e Parlamento si erano impegnati fin dall’approvazione della legge delega sul contrasto alla povertà. Siamo consapevoli che i requisiti che oggi delineano la soglia di accesso la pongono ad un livello ancora troppo basso, per cui sarà necessario continuare a percorre la strada di un suo graduale innalzamento, affinché il Reddito d’Inclusione possa offrire un sostegno efficace a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. In questo senso, va notato che la legge di bilancio provvede anche a un primo aumento dell’ammontare del beneficio, incrementando del 10% il valore su base annua dell’assegno sociale, oggi previsto come limite massimo. In sostanza, per i nuclei familiari più numerosi il beneficio massimo si alza da 485 a 533 euro mensili. Per il raggiungimento degli obiettivi descritti si stabilisce l’incremento delle risorse del Fondo strutturale per il contrasto alla povertà, che alimenta il ReI. Gli stanziamenti dunque passano da 1,7 a più di 2 miliardi nel 2018, da 1,8 a 2,5 miliardi nel 2019 per giungere poi a oltre 2,7 miliardi a decorrere dal 2020, quando le risorse aumenteranno a regime di 900 milioni. In maniera corrispondente viene inoltre incrementata la quota del Fondo destinata al potenziamento dei servizi territoriali, che per il 2018 passa da 260 milioni a circa 300, per il 2019 da 277 a circa 350 per giungere, a partire dal 2020, a superare i 350 milioni. La legge di bilancio ribadisce che il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale potrà aumentare i limiti di spesa indicati. Ancora molto è il lavoro da fare, dall’allargamento ulteriore della platea dei beneficiari, a quello dell’importo del beneficio, ma le modifiche introdotte con la legge di bilancio aumentano sensibilmente le potenzialità del Reddito d’Inclusione. Potenzialità che, per essere sfruttate appieno, necessitano tuttavia di uno sforzo importante nell’immediato: informazione; dialogo e formazione con gli operatori sociali preposti all’attuazione della misura, per capire eventuali criticità e iniziare a promuovere le buone prassi; attivazione della rete istituzionale e sociale coinvolta. Un percorso impegnativo, ma necessario se vogliamo che il 2018 e il ReI rappresentino veramente la svolta per il nostro Paese nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.


Nota


Legge di bilancio 2018 Potenziamento Fondo povertà (art. 25)

- Comma 1: La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (Decreto ReI), e in particolare sulla platea dei beneficiari stabilendo che, in sede di prima applicazione, siano destinatari della misura nuclei familiari al cui interno sia presenta una persona lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione, a prescindere dalla causa. Viene dunque eliminato il riferimento a: licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora la persona abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

- Comma 2: lett. a): In forza della disposizione di cui al comma precedente, viene inoltre modificato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (Decreto ReI), inerente l’estensione della platea dei beneficiari da attuare con il piano nazionale per la lotta alla povertà, che non riguarderà dunque più, in maniera prioritaria: “le persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2” (lavoratori over 55 disoccupati, a prescindere dalle cause elencate nella normativa oggi vigente). lett. b): vengono eliminate dal comma 3 dell’articolo 8 le parole: “L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2.” Il ReI può essere richiesto da tutti i lavoratori over 55 disoccupati. Non c’è più ragione di indicare tale categoria come prioritaria in previsione di un futuro ampliamento.

- Comma 3: A partire dal 1 luglio 2018 viene soppresso l’intero comma 2 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 147/2017 (Decreto ReI), nonché il comma 1, lett. c) e il comma 2 dell’articolo 8. In forza di tali abrogazioni vengono eliminati i requisiti inerenti la composizione del nucleo familiare (nuclei con figli minori, disabili, donne in stato di gravidanza, over 55 disoccupati) nonché le disposizioni (già modificate dal comma 1) inerenti criteri per la progressiva estensione della platea. Si desume che dal 1 luglio 2018 il ReI possa essere richiesto da tutte le persone in condizione di povertà assoluta nel rispetto dei soli requisiti relativi alla cittadinanza, residenza e condizione economica (nonché alla percezione di altri trattamenti e altri divieti).

- Comma 4: La norma incrementa il limite inerente l’ammontare del beneficio, individuato nel valore su base annua dell’assegno sociale, che viene aumentato del 10%. Stante la modifica introdotta cambia il limite del valore del ReI che non è più pari all’ammontare dell’assegno sociale su base annua ma viene incrementata tale base del 10%. Da 5.824, 91 dunque passerebbe a 6.407,31. Il beneficio mensile massimo per i nuclei numerosi dunque passerebbe da 485 euro a 533 euro.

- Comma 5: Cambiano gli stanziamenti del Fondo ReI per i servizi in sede di prima applicazione: da 262 milioni nel 2018 e 277 milioni annui a decorrere dal 2019 si passa a 297 milioni nel 2018, 347 nel 2019 e 352 a decorrere dal 2020.

- Comma 6: Gli stanziamenti del Fondo per la lotta alla povertà sono incrementati di 300 milioni di euro nel 2018, 700 milioni nel 2019, 665 nel 2020 e 637 milioni annui a decorrere dal 2021. Per le finalità da individuare con il piano nazionale per la lotta alla povertà sono inoltre destinati ulteriori 335 milioni nel 2020 e 363 milioni annui a decorrere dal 2021. Dal 2020 dunque lo stanziamento a regime del Fondo aumenterà di 900 milioni.

- Comma 7: In forza degli incrementi di cui sopra, cambia anche la dotazione del Fondo povertà: 2.059 nel 2018 (15 accantonati per ASDI), 2.545 nel 2019, 2.745 a decorrere dal 2020. Riguardo solo al beneficio del ReI saranno dunque disponibili nel 2018 1.747 milioni (salvo disaccantonamento quota ASDI), 2.198 nel 2019, 2.158 nel 2020 e 2.130 a decorrere dal 2021. I limiti di spesa a decorrere dal 2020 sono incrementati sulla base del piano nazionale per la lotta alla povertà, nei limiti delle disponibilità del Fondo povertà.