Secondo le nuove previsioni dell’Istituto di previdenza:
a) non si considerano “redditi” i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati in relazione alla presenza di un soggetto disabile nel nucleo familiare;
b) in sostituzione delle detrazioni di spese e delle franchigie viene prevista un’apposita maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare affetto da disabilità, a prescindere dal grado di gravità della stessa;
c) al fine di evitare che le famiglie, a seguito delle modifiche introdotte, debbano presentare una nuova domanda, sarà la stessa INPS a ricalcolare d’ufficio gli ISEE delle famiglie con disabili presentati dal 1 gennaio 2016 e attestati entro il 28 maggio 2016. Sarà necessario inviare una nuova DSU solo se intervenute “rilevanti variazioni” al nucleo familiare: es. nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un soggetto all’interno del nucleo.
Le operazioni di ricalcolo seguiranno l’ordine cronologico della data di presentazione della DSU. Nel caso potesse verificarsi una perdita di opportunità per poter accedere alle prestazioni agevolate a causa dei tempi di ricalcolo, è sempre possibile presentare nuova DSU, senza attendere dunque le operazioni d’ufficio.