Per 5 anni ci hanno assicurato che le coperture per il Reddito di cittadinanza c'erano, erano queste ed erano fattibili.
E allora, perché oggi chiedono al Ministro Tria di trovare le risorse? Non le avevano già trovate loro?
ANALISI ART. 20 PDL “REDDITO DI CITTADINANZA” M5S, A. S. 1148
L’articolo 20 del disegno di legge S. 1148 “Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario” individua la copertura finanziaria necessaria all’attuazione delle disposizioni del provvedimento, per la quale vengono stimati circa 17 miliardi per il primo anno (2015) e poco più di 16 miliardi annui per portare a regime la misura.
Nel dettaglio della disposizione:
Il comma 1, come detto reca la quantificazione di spesa, leggermente superiore per il primo anno, determinando poi come reperire le maggiori entrate necessarie.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
La lett. a) del comma 1 stabilisce che una quota non inferiore a 600 milioni di euro, a decorrere dal 2015 verrà reperita modificando la tassa su giochi ed eventuali addizionali, la percentuale dovuta per le attività di gestione e quella dei punti vendita, con provvedimenti del Dir. Gen. Agenzia delle dogane e monopoli.
a) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con provvedimenti del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall’anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;
La lett. b) del comma 1 prevede modifica dell’imposta sul reddito applicata alle società (società commerciali, enti pubb. priv. con oggetto esclusivo /principale attività commerciale, trust, enti con pers. giur. non residenti sul territorio dello Stato) la cui addizionale passa dal 6,5% al 7,5%, fin dal periodo d’imposta alla data di entrata in vigore della legge e con divieto di traslazione sul prezzo finale dei beni di consumo prodotti.
b) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All’aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo;
La lett. c) prevede una riduzione di 100 milioni di euro della spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;
La lett. d) stabilisce che le somme dell’8 per mille a cui i contribuenti non individuano destinazione specifica sono automaticamente destinate al “Fondo per il reddito minimo”.
d) a decorrere dal periodo d’imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
La lett. e) stabilisce che i fondi per l’editoria e per le imprese radiofoniche sono revocati e convogliati nel “Fondo per il reddito minimo”.
e) a decorrere dal 1º gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e le relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
La lett. f) prevede un taglio di 3.500 milioni di euro alla dotazione finanziaria del Ministero della difesa, con accantonamento e destinazione al “Fondo per il reddito minimo”.
f) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall’anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
La lett. g) sancisce la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici eccetto: ordini professionali e loro federazioni, federazioni sportive, enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni. Sono altresì esclusi gli “enti di particolare rilievo da individuare con futuro DPCM. Viene disciplinata inoltre la fase transitoria relativa alle funzioni svolte dagli enti soppressi e relativo passaggio di consegne, nonché la fase liquidatoria.
g) gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
La lett. h) fissa l’indennità dei Parlamentari in un importo fisso di 5.000 euro al mese + rimborso spese per il soggiorno di 3.500 euro al mese.
h) alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.»;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.»;
La lett. i) introduce la c.d. “patrimoniale”, ovvero imposta su patrimoni mobiliari ed immobiliari con valore superiore ai 2 milioni di euro.
i) a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento;
2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento;
3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni l’1,5 per cento;
4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento.
Entro il 31 marzo 2015, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall’applicazione dell’imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate;
La lettera l) introduce per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico dello Stato l’obbligo della centrale unica di acquisto attraverso la società Consip s.p.a. Vengono così stimati risparmi di spesa per 4,5 miliardi di euro.
l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l’acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, non può:
1) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
2) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;
La lett. m) riduce la percentuale di deducibilità dell’imposta sugli interessi passivi delle banche e degli intermediari finanziari, che passa dal 96% al 95%.
m) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
La lett. n) detta modifiche alla disciplina sulla determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari, in attuazione della disposizione precedente.
n) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
La lett. o) detta disposizioni per razionalizzare l’utilizzo di immobili ad uso governativo e ridurre il valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso per una cifra stimata in 100 milioni di euro annui.
o) al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati;
La lett. p) stabilisce la cessazione del personale militare in servizio in ausiliaria abrogando le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare riguardanti: oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere, collocamento in ausiliaria, regime transitorio del collocamento in ausiliaria, unità di personale da collocare in ausiliaria.
p) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
La lett. q) detta disposizioni per la riduzione delle spese per gli incarichi di consulenza nelle società partecipate da enti centrali e locali dello Stato, dalla quale devono conseguire risparmi annui non inferiori a 150 milioni di euro.
q) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorrere dall’anno 2015;
La lett. r) stabilisce che le risorse del Fondo per il sostegno delle esigenze di natura alimentare (Fondo “social card”) e quelle destinate al Sia (250 milioni di euro, n.d.r.) sono riassegnate al “Fondo per il reddito minimo”.
r) le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, di cui all’articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
La lett. s) detta disposizioni in relazione alla recente disciplina che ha previsto l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti: vengono abrogate le disposizioni sulla destinazione volontaria ai partiti politici del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; vengono ridotti gli anni per cui i partiti possono ancora godere del finanziamento pubblico relativo ad elezioni precedenti e la misura percentuale dell’importo.
s) al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 12 è abrogato;
2) all’articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in corso e nell’esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 per cento.»;
3) all’articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;
La lett. t) introduce la facoltà per i contribuenti di destinare il 2 per mille al “Fondo per il reddito minimo”. Per attuare la misura viene autorizzata una spesa di 45 milioni di euro.
t) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015;
La lett. u) stabilisce che gli organi costituzionali possono concorrere al finanziamento del “Fondo per il reddito minimo” attraverso autonome riduzioni di spesa fino a 62 milioni di euro annui.
u) a decorrere dall’anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;
La lett. v) stabilisce che le persone impiegate presso organi costituzionali, Ministeri, enti territoriali, Tar, non possono continuare a percepire trattamento pensionistico. Le risorse derivanti dalla riduzione in questione o da eventuali sanzioni confluiscono nel “Fondo per il reddito minimo”.
v) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
La lett. z) stabilisce la possibilità, per la Banca d’Italia, di concedere contributi a favore del “Fondo per il reddito minimo”. Stabilisce inoltre che i dividendi INPS sulle partecipazioni al capitale della BDI vengono destinati per il 70% al “Fondo per il reddito minimo”. Viene infine introdotto un contributo di solidarietà, in forma progressiva, da destinare al “Fondo per il reddito minimo” sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici.
z) la Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
aa) a decorrere dall’anno 2015, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1, nella misura del 70 per cento;
bb) il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.