Processo penale, una riforma di sistema a tutela dell'intera collettività

Giovedì 15 Giugno 2017 3617

Cambiano le norme relative alla prescrizione: si allungano i tempi per i reati di corruzione e induzione indebita; per i reati sessuali o di violenza in ambito domestico, se la vittima è un minorenne la decorrenza dei termini viene posticipata e scatterà dal momento in cui compirà 18 anni. Ma la novità è che la prescrizione per tutti i reati resterà sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello.
Riguardo la giustizia riparativa, in alcuni casi, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui commesso, il giudice potrà, dopo aver sentito le parti e naturalmente la persona offesa, dichiarare il reato estinto.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei processi, la riforma modifica la disciplina delle indagini preliminari e riduce i “tempi morti”, fissando il termine di 3 mesi (prorogabile di altri 3 mesi) per la decisione del Pubblico Ministero di chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. Il termine è invece di 15 mesi nei procedimenti per i delitti di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati.
Aumentano le tutele per le persone offese: potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento che le riguarda dopo 6 mesi dalla data della denuncia e avranno più tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Nuove norme anche in materia di impugnazioni penali e di riti speciali, tra cui il giudizio abbreviato e le sentenze di patteggiamento.
Infine la riforma contiene alcune deleghe, la cui attuazione è rimandata al Governo: sulle intercettazioni, per trovare un equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione (le intercettazioni come strumento investigativo non vengono comunque toccate); sul casellario giudiziale, per semplificarlo e ridurre gli adempimenti amministrativi; sull’ordinamento penitenziario, prevedendo l’incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; sul miglioramento della medicina penitenziaria; sull’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni; riguardo ad interventi specifici per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri e alla tutela delle donne recluse e delle detenute madri.
In relazione alla delega sull’ordinamento penitenziario, con l’approvazione di un ordine del giorno da me presentato il Governo si è impegnato a condizionare l’eventuale attuazione della delega sul ricovero nelle REMS al rispetto della legge n. 81 del 2014, considerando dunque solo come extrema ratio il ricovero in queste strutture dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali non siano ancora state accertate le condizioni psichiche. La delega in questione infatti, come introdotta al Senato, poteva dare adito a un’attuazione troppo ampia, che riproducesse la logica del ricovero prioritario nelle REMS per una categoria di soggetti nei confronti dei quali la legge che ha portato alla definitiva chiusura degli OPG individua chiaramente nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente. L’accoglimento dell’ordine del giorno precisa la delega: con questa legislatura si chiude definitivamente la stagione buia degli OPG, un risultato da rivendicare con forza.