Cyberbullismo: contenuto della legge è il minimo indispensabile. Regolamentazione del web e strumenti di tutela delle vittime temi da affrontare

Mercoledì 17 Maggio 2017 3586

Una legge che ha visto un lungo lavoro da parte di Camera e Senato che seppur riuscito nell’intento di giungere ad una condivisione di massima dell’impianto, ha evidenziato poi alcune differenze marcate. La volontà di non emendare il testo uscito in terza lettura dal Senato per rendere operativa la legge all’inizio del nuovo anno scolastico è un segnale di forte attenzione al tema, attenzione che tuttavia non deve scemare. La legge mantiene il suo nucleo positivo, introducendo misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con particolare attenzione alla tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare, il minore vittima di episodi di cyberbullismo, nonché il genitore, potrà chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Se i gestori non si attivano tempestivamente, l’istanza potrà essere inoltrata al Garante per la Privacy che interverrà entro 48 ore. Sul lato della prevenzione, la legge introduce una serie di previsioni generali quali l’adozione di linee guida da parte del Ministero dell’istruzione, l’individuazione in ogni scuola del docente referente per il contrasto del cyberbullismo, il coinvolgimento degli studenti, il rafforzamento dei programmi di educazione all'uso consapevole della rete, il finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole per il contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità. Il testo definitivo, tuttavia, esce molto ridimensionato rispetto a quello licenziato nel settembre scorso dalla Camera. Si occupa solo di cyberbullismo e non più di bullismo, le azioni di tutela sono rivolte esclusivamente verso i minori (e non più anche per gli adulti, nonostante recenti, odiosi, fatti di cronaca testimoniassero la necessità di un intervento di tutela complessivo), sparisce completamente la parte sanzionatoria, focalizzandosi la legge solo su quella educativa e formativa. Una legge dunque che necessiterà di interventi futuri per dare efficacia ai principi sanciti. Rimane in ogni caso l’amarezza per quello che ritengo essere un problema di carattere culturale alla base dell’intervento minimale oggi approvato: la convinzione che determinati comportamenti offensivi, anche quando producono le stesse, gravissime, conseguenze, siano meritevoli di tutela solo per alcuni soggetti rispetto ad altri e l’idea che la libertà di espressione, anche quando del tutto distorta in quanto atta solo ad offendere ed umiliare, non possa ricondursi ad un attento bilanciamento con altri valori costituzionalmente garantiti.