- Si può, con una nuova legge, combattere la corruzione?
- Si prevede un reale aumento delle pene?
- Cosa si prevede per i delitti di stampo mafioso connessi alla corruzione?
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione avrà poteri più ampi?
- Il falso in bilancio torna ad essere reato?
- Esiste il reato di falso in bilancio negli altri Paesi Ue?
Si può, con una nuova legge, combattere la corruzione?
Il 21 maggio 2015, alla Camera dei Deputati, abbiamo approvato in via definitiva la proposta di legge volta a contrastare i fenomeni corruttivi, attraverso una serie di misure che vanno dall’incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, fino alla tanto attesa reintroduzione del reato di falso in bilancio.
Il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione dell’Ue sulla lotta alla corruzione, secondo la quale la corruzione interessa tutti gli Stati membri e costa all’economia europea circa 120 miliardi di euro all’anno. La relazione espone anche i risultati di due sondaggi dai quali risulta che la percezione della diffusione della corruzione in Italia registra il dato del 97 per cento, che è il più alto nell’Unione europea dopo quello della Grecia. Nel capitolo dedicato al nostro Paese, la Commissione ripete il dato indicato dalla Corte dei conti secondo il quale i costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l’anno (pari a circa il 4% del PIL).
La Commissione europea ha tuttavia rilevato che l’adozione nel 2012 di una legge anti-corruzione (la cosiddetta legge Severino) rappresenta un primo e significativo passo avanti nella lotta contro la corruzione in Italia, in particolare sul lato delle politiche di prevenzione. Il lungo lavoro svolto dal Parlamento ha completato il percorso di legalità già avviato nel 2012, e per la prima volta si mette mano in maniera significativa alle norme che possono fornire strumenti efficaci a combattere il fenomeno. Questi strumenti sono:
- l’aumento delle pene per i reati di corruzione;
- l’introduzione del principio della restituzione del quantum del reato;
- uno sconto di pena per chi collabora per agevolare la magistratura nell’individuazione di questo tipo di reati (difficili da far emergere);
- l’introduzione di obblighi informativi nei confronti dell’ANAC per inaugurare una stagione di sinergia tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Pubblica amministrazione e Autorità giudiziaria;
- la reintroduzione del reato di falso in bilancio che vale per tutte le imprese, quotate e non.
Possiamo quindi dire che, dopo l’approvazione del nuovo 416-ter, i nuovi poteri all’ANAC e l’introduzione del reato di auto-riciclaggio, questa legge rappresenta un’ulteriore e chiara risposta alle richieste che provengono dalle’Europa, nonché l’unico mezzo di contrasto legislativo messo in campo come argine ai fenomeni corruttivi che intasano le cronache giudiziarie del Paese. Una vera svolta storica per il Paese nella lotta alla corruzione e alle organizzazioni criminali.
Si prevede un reale aumento delle pene?
Assolutamente sì. L’articolo 1 del ddl anticorruzione prevede un innalzamento delle pene in maniera proporzionale per i delitti di corruzione per l’esercizio delle funzioni, di corruzione per atto contrario ai doveri dell’ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di peculato.
Vengono portati a 6 e 10 anni (prima erano 4 e 6) la pena minima e massima del reato di corruzione propria. Vengono inasprite anche le pene accessorie connesse ai reati contro la pubblica amministrazione: In particolare, viene portato da 3 a 5 anni il termine massimo di durata del periodo in cui vi è l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (cioè il divieto di concludere contratti con la P.A.). Viene anche portato da 3 a 2 anni il periodo di reclusione – conseguente alla condanna per reati contro la P.A. – che determina l’estinzione del rapporto di lavoro o impiego. Vengono infine aumentati anche il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall’esercizio di una professione.
In un’ottica di prevenzione, inoltre, viene modificata anche la previsione delle circostanze attenuanti: in particolare si prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili.
Inoltre, l’articolo 3 del testo estende la fattispecie della concussione, ampliandone l’ambito di applicazione per ricomprendervi anche “l’incaricato di un pubblico servizio”, così tornando alla formulazione precedente alla legge Severino.
Cosa si prevede per i delitti di stampo mafioso connessi alla corruzione?
Con l’articolo 5 viene introdotto un aumento delle pene per il delitto di associazione di stampo mafioso estraneo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma che spesso è connesso con questi.
In particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti all’organizzazione è portata, rispettivamente, a 10 e 15 anni (prima andava da 7 a 12). Analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i capi dell’associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (prima da 9 a 14). In caso di associazione “armata” si prevede la reclusione da 12 a 20 anni per i partecipanti all’associazione (prima da 9 a 15) e da 15 a 26 anni per i capi dell'associazione (prima da 12 a 24).
L’Autorità Nazionale Anticorruzione avrà poteri più ampi?
Sì. Innanzitutto il testo pone al PM che esercita l’azione penale per alcuni gravi reati contro la P.A. obblighi informativi nei confronti del Presidente dell’ANAC.
L’articolo 8 modifica, inoltre, la legge Severino in tal senso:
- attribuendo all’Autorità Nazionale Anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti (es. i contratti secretati);
- prevedendo obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate) nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- prevedendo analoghi obblighi informativi all’ANAC da parte dei giudici amministrativi quando, nelle controversie sull’aggiudicazione dell’appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure.
Il falso in bilancio torna ad essere reato?
Dopo più di dieci anni di promesse e tentennamenti, il falso in bilancio torna finalmente ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa.
Il testo - che è il risultato dell’approvazione di un emendamento del Governo - supera questa situazione di sostanziale depenalizzazione realizzata dal Governo Berlusconi nel 2002 e mai fino ad ora modificata, nonostante gli impegni presi anche da tanti governi del centrosinistra.
Vengono dunque fatte cadere le soglie di non punibilità, prevedendo sempre la perseguibilità d’ufficio, profilando un doppio binario di sanzioni legato al volume d’affari della società e parificando le società quotate ad altre società che pur non essendo quotate hanno medesima rilevanza economica.
In particolare, per quanto riguarda il falso in bilancio nelle società non quotate, il provvedimento modifica l’articolo 2621 del Codice civile prevedendo alcune modifiche (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) nonché stabilendo che il reato sia sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni.
Per quanto riguarda la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate, il provvedimento modifica l’articolo 2622 del Codice civile, che attualmente riguarda il falso in bilancio in danno della società, e prevede una detenzione da 6 mesi a 3 anni.
Il provvedimento disciplina l’illecito penale riferito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni); il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché, come prima, di danno, la procedibilità è d’ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità.
Esiste il reato di falso in bilancio negli altri Paesi Ue?
Quasi tutti i paesi europei hanno leggi analoghe che prevedono una pena anche detentiva per il falso in bilancio. In Francia, il testo vigente del Code de commerce punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 375.000 euro il fatto, commesso dai gestori di una società anche in assenza di una distribuzione dei dividendi, di presentare ai soci conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un’immagine fedele dei risultati delle operazioni, della situazione finanziaria e del patrimonio, al fine di dissimulare la reale situazione della società.
In maniera analoga, in Germania, la fattispecie generale del “falso in bilancio” è contemplata, per le società di capitali, nel Codice di commercio introdotto nel dicembre 1985 e da ultimo modificato nel gennaio 2007, secondo cui è punito con la reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria senza limite chi, come componente dell’organo di gestione o del consiglio di sorveglianza di una società di capitali, rappresenti in modo inesatto od occulti la situazione della società nel bilancio di apertura, nel bilancio di esercizio, nella relazione di gestione o in bilanci intermedi.
Nel codice penale della Spagna, si prevede che gli amministratori di una società che falsificano i conti dell’ente, in modo idoneo a causare un danno economico alla stessa società, a qualcuno dei suoi soci o ad un terzo, sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da sei a dodici mesi.
La situazione italiana precedente al testo approvato alla Camera, rappresentava dunque una forte anomalia rispetto a questi e altri esempi di democrazie europee e occidentali. Una situazione non più accettabile, alla quale è stato posto rimedio dopo anni di promesse inattese, con una nuova normativa che porta ancora una volta il nostro Paese più vicino all’Europa e meno isolato sul piano internazionale.