Con il decreto legge n. 4 del 2015 è stata introdotta una nuova disciplina, complessivamente meno restrittiva, sui criteri di esenzione dal versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani, parzialmente montani e di collina svantaggiata.
Occorre precisare che non si tratta di un nuovo tributo: sin dalla sua prima applicazione, l’ICI (d.lgs. n. 504/1992) ha interessato i terreni agricoli di circa un quarto dei comuni italiani. Diversamente, con la circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, venivano individuati i terreni agricoli esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina “svantaggiata”.
Il D.M. del 28 novembre 2014, attuativo del D.L. 66/2014, ha stabilito l’esenzione per:
- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Questi criteri, eccessivamente penalizzanti per molte realtà locali ove l’agricoltura è attività produttiva di fondamentale importanza, hanno destato perplessità e critiche.
Il Governo è dunque intervenuto con un provvedimento d’urgenza per modificare i criteri d’esenzione, richiamando, quale riferimento per l’esenzione stessa, unicamente l’elenco dei comuni diffuso dall’ISTAT (come si verificava per altro per il pagamento dell’ICI). Relativamente ai terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani è stato considerato requisito per l’esenzione, oltre al possesso, la conduzione (anche in comodato ed in affitto) da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP). Attraverso una modifica del testo al Senato è stata inoltre introdotta una disciplina di favore per i comuni di “collina svantaggiata”.
Il nuovo regime di esenzione
A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), si applica:
- ai terreni agricoli e a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;
- ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT.
I nuovi criteri introdotti dal decreto hanno ampliato (rispetto a quanto previsto dal precedente decreto-legge Irpef e Dal D.M. 28 novembre 2014), i comuni in cui i terreni agricoli devono essere considerati esenti dal pagamento dell'IMU, che aumentano da 1.498 a 3.456, mentre per i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità.
Il decreto stabilisce che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e si applica – secondo i citati criteri di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani – anche all'anno di imposta 2014.
Collina svantaggiata
Grazie a una modifica introdotta al Senato, per determinati comuni (che secondo la nuova classificazione ISTAT rientrano nel novero di quelli in cui viene applicata l’imposta) è stata introdotta, per l’anno 2015, una detrazione di 200 euro dall’imposta (per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali). Si tratta dei comuni collinari svantaggiati, ben 1.624 comuni, individuati nella citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e precedentemente considerati esenti. Questi ultimi non sono più classificati, secondo l’elenco ISTAT, né come montani, né come parzialmente montani e, di fatto, si ritrovavano ad essere equiparati ai territori municipali di pianura (quindi soggetti a pagamento totale dell’IMU) avendo invece caratteristiche e redditività, nella maggior parte dei casi, molto differenti.
Il regime delle esenzioni nei Comuni della Provincia di Roma
Per quanto riguarda i comuni della Provincia di Roma l’esenzione al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli è totale per tutti quei comuni che, secondo la classificazione ISTAT, risultano comuni montani o parzialmente montani (in quest’ultimo caso quando posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali). Si tratta dei comuni di:
Affile, Agosta, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Montorio Romano, Moricone, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant’Angelo Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo.
I Comuni in cui si applica la detrazione di 200 euro in quanto comuni di collina svantaggiata (per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) sono quelli di:
Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Campagnano, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitella San Paolo, Colleferro, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Gavignano, Genzano, Genazzano, Labico, Lanuvio, Magliano Romano, Manziana, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Nemi, Nerola, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano e Velletri.
Il Comune di Lariano è stato erroneamente escluso da quest’ultimo elenco, pur possedendo tutti i requisiti per godere della detrazione. La scadenza ravvicinata dei tempi di conversione del decreto ha reso impossibile l’accoglimento di un emendamento da me presentato per ricomprendere lo stesso nel novero di quelli a cui è stata riconosciuta la detrazione, ma il Governo ha ammesso l’importanza della questione. Per questo è stato accolto un ordine del giorno a mia prima firma con cui si impegna il Governo a correggere l’elenco dei comuni che godono della detrazione citata, inserendo anche quello di Lariano.
Sarà mio impegno che ciò si possa verificare fin dal primo provvedimento disponibile, per fare in modo che la situazione di disparità creatasi con i comuni limitrofi cessi al più presto.
Scadenza termini pagamento IMU agricola
Il decreto-legge n. 4/2015 ha spostato ulteriormente al 10 febbraio la data per il versamento dell'imposta. Tuttavia, chi non avesse pagato entro il 10 febbraio, in ragione della violazione dello Statuto del diritto del contribuente e della confusione oggettiva determinatasi, ha avuto la possibilità di pagare fino al 31 marzo senza applicazione di interessi e di sanzioni.
Cosa fare in caso di pagamento ritardato
Per chi dovesse scoprire in ritardo di dover pagare l'IMU, e quindi non fosse in grado di mettersi in regola nei termini sopra citati, c'è sempre la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte al minimo. Ci sono tre tipologie di ravvedimento, diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% dell'importo da versare per ogni giorno di ritardo più gli interessi, giornalieri, al tasso legale dello 0,5%;
Ravvedimento Breve: in caso di pagamento dal 15° al 30° giorno di ritardo, con una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi;
Ravvedimento Medio: in caso di pagamento fino al 90° giorno, con sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi;
Ravvedimento Lungo: in caso di pagamento dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno, con la sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi.
Diritto al rimborso e clausola di salvaguardia
È stato stabilito un diritto al rimborso per i contribuenti che hanno pagato l’IMU sulla base della classificazione dell'elenco del 28 novembre 2014 e che, successivamente, fossero risultati esenti in base alla nuova classificazione. Viceversa, per i contribuenti esenti secondo il vecchio criterio, ma soggetti al pagamento dell’IMU secondo la disciplina introdotta dal decreto, per l'anno 2014 viene mantenuto il regime di esenzione.
Criteri ISTAT di classificazione dei Comuni
I criteri dell’Istituto Nazionale di Statistica che individuano i comuni montani o parzialmente montani sono stati oggetto di critiche e contestazioni da parte di diversi enti locali e dall’Anci. Non si può negare come la lettura dell’intero elenco Istat restituisca una classificazione difficilmente giustificabile su di un uniforme criterio oggettivo, tant’è che comuni limitrofi a località balneari sono considerati comuni montani e altri, di ben più elevata altitudine, non lo sono. Una questione che necessita sicuramente un chiarimento e sulla quale è stato interpellato, in via giudiziaria, il parere del TAR.
IMU sui terreni agricoli e tassazione locale
Come detto precedentemente, l’IMU sui terreni agricoli non rappresenta un tributo di nuova introduzione, ma è indubbio il peso della tassa su di un’attività come l’agricoltura, centrale per il sistema Paese. Per questo motivo e per il perdurante assetto provvisorio ed altalenate dei rapporti finanziari fra i diversi livelli di governo e la fiscalità locale e regionale è intenzione del Partito Democratico supportare il Governo verso l’adozione di un’unica local tax, da portare a regime nel 2016.