La legge sul Dopo di noi

Martedì 15 Marzo 2016 di Ileana Piazzoni 2781
  1. A chi si rivolge la legge sul “dopo di noi”?
  2. È vero che la legge in questione non serviva, essendo già sanciti da diverse norme gli interventi a sostegno dei disabili privi del sostegno familiare?
  3. Come si attueranno le misure previste dalla legge?
  4. Come funzionerà il fondo sul “dopo di noi”? Quante risorse sono state stanziate?
  5. Che cos'è il trust? È vero che questo istituto è stato introdotto solo per fare un favore alle “lobbies”?
  6. Quali agevolazioni sono state introdotte in materia di assicurazioni? È anche questo un favore ai privati?
  7. Quali controlli sull'attuazione della legge?

 

 

A chi si rivolge la legge sul “Dopo di noi”?

Destinatari del provvedimento recante misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone con disabilità. Restano comunque fermi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

 

È vero che la legge in questione non serviva, essendo già sanciti da diverse norme gli interventi a sostegno dei disabili privi del sostegno familiare?

Assolutamente no. È un’affermazione strumentale, non a caso portata avanti durante la discussione solo dal M5S, ripetere che uno stanziamento ad hoc non fosse necessario, in quanto sarebbe bastato attuare i livelli essenziali delle prestazioni, o finanziare il piano biennale sulla disabilità introdotto nel 2013. Affermazione che si fonda sull'assoluta mancanza di conoscenza di un tema così rilevante e su una concezione della politica non certo orientata a migliorare nel presente le condizioni di vita delle persone. La verità è che sul “Dopo di noi", allo stato attuale e finché la legge non sarà approvata definitivamente, non esistono interventi pubblici, ma solo meritorie iniziative di regioni e comuni italiani, mancando del tutto sia l'uniformità che l'universalismo. In sostanza manca un livello essenziale per rendere esigibile il diritto. Con la legge sul dopo di noi si cambia pagina in quanto per la prima volta, in ambito sociale e non sanitario, si introduce un obiettivo di servizio per le situazioni più drammatiche e davvero più bisognose: le situazioni dei disabili gravi privi di assistenza familiare. Un obiettivo di servizio che è il primo passo per l'attuazione di un livello essenziale di assistenza sociale. Il riferimento al piano biennale per la disabilità, come strumento presente e già efficace di sostegno, è oltremodo sbagliato, in quanto fa affidamento su di una programmazione amministrativa che non garantisce certezza e continuità di programmazione degli interventi, essendo appunto di durata biennale (e credo non sfugga a nessuno il fatto che nel 2016 sia scaduta, e in attesa di rinnovo). Insomma si contesta l’affermazione di diritti per legge preferendo a quest’ultima l’applicazione di un atto amministrativo, dunque mutevole nel tempo e di certo non idoneo a garantire uniformità: una tesi alquanto contraddittoria e che non tiene conto di un basilare principio, ovvero che per garantire i diritti è necessario renderli esigibili attraverso le norme.

 

Come si attueranno le misure previste dalla legge?

Trattandosi di una materia (sanità e sociali) di competenza delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma della Costituzione, il provvedimento disciplina le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e gli obiettivi di servizio che gli enti territoriali devono garantire e che lo Stato dovrà definire. Nelle more del completamento di questo procedimento, il provvedimento in esame ne affida la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Come funzionerà il fondo sul “Dopo di noi”? Quante risorse sono state stanziate?

Con la legge viene istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita` grave e disabili prive del sostegno familiare. Il Fondo è ripartito tra le Regioni ed e` destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio e, in particolare: ad attivare e potenziare programmi ed interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie (al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità); a realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; a realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di strutture e soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile dei disabili gravi. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono inoltre concorrere le Regioni, gli Enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato. Il Fondo è finanziato con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Occorre chiarire che tutte le risorse per il 2016 sono totalmente pubbliche e andranno ripartite fra le regioni. Dal 2017 alle risorse pubbliche si andranno ad affiancare le risorse private: quelle risorse che già oggi si possono spendere sul mercato, ma a tutela solo di pochi, più abbienti. Nell'ottica solidarista della legge, la partnership pubblico-privato perseguirà l'obiettivo di garantire a tutti quelli che ne hanno bisogno un intervento per il "dopo di noi". Quello che, con una sguaiata opera di disinformazione è stato descritto come un “regalo al privato” non è altro che l'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, in forza del quale è compito dello Stato agevolare le attività per l'interesse generale dei cittadini da parte di singoli e associati, in questo specifico caso a tutela dei più deboli.

 

Che cos'è il trust? È vero che questo istituto è stato introdotto solo per fare un favore alle “lobbies”?

Il trust è un istituto giuridico con cui una o più persone trasferiscono beni e diritti al trustee (gestore), il quale assume l’obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato. In caso di persona disabile grave il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno. Il trust non è un soggetto giuridico come una società o una persona fisica, ma un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono amministrati dal trustee a esclusivo beneficio della persona disabile. Occorre subito precisare che il trust non un è istituto non riconosciuto dal nostro ordinamento. Questa affermazione è falsa. È vero che si tratta di istituto non originario, mutuato dal mondo anglosassone ma è riconosciuto dal nostro ordinamento sin dal 1985, dal momento in cui l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja sulla materia. Il trust è inoltre un istituto già largamente utilizzato, specie nel diritto di famiglia, anche nelle forme del trust di protezione quelle volte a tutelare specifici soggetti deboli, come nel caso del "Dopo di noi”. L'argomento del trust è stato elemento della discussione già dal principio senza alcun intervento di lobbying, in quanto già originariamente previsto da due diverse proposte di legge che hanno contribuito alla redazione del testo finale. Quest’ultimo, venendo al contenuto, stabilisce una serie di agevolazioni a vantaggio dei trust istituiti in favore delle persone con disabilita` grave accertata, prevedendo che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione o anche successivamente, siano esenti dall'imposta di successione e donazione purché il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti. Le agevolazioni sono inoltre legate a rigide condizioni. L'esenzione è ammessa infatti se il trust soddisfa, congiuntamente, una serie di condizioni: 

  • l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico; 
  • l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone disabili, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle persone disabili medesime; individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee; individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee; stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilisca la destinazione del patrimonio residuo; 
  • gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave; 
  • i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust.

Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre gli atti posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust, che vengono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e nella misura massima di 100.000 euro. Le modalità di attuazione degli interventi di agevolazione in favore dei trust dovranno essere precisate con successivo decreto.

 

Quali agevolazioni sono state introdotte in materia di assicurazioni? È anche questo un favore ai privati?

Il provvedimento potenzia semplicemente la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento della somma dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte che si può detrarre da 530 a 750 euro per anno di imposta. Continuare a considerare questi aiuti fiscali come atti di redistribuzione a favore dei ricchi non ha senso. Si tratta esclusivamente di utilizzare risorse pubbliche per indirizzare l'uso di risorse private verso destinazioni meritevoli d'interesse. Si attua in moltissimi Paesi europei e anche nel nostro Paese in molti campi: dalla previdenza e dalla sanità integrativa al welfare aziendale.

 

Quali controlli sull'attuazione della legge?

Sono stabiliti appositi criteri di trasparenza e pubblicità nell'attuazione della legge, specie per l’utilizzo delle risorse stanziate. Sono previste, inoltre, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.