- Tutela dei cittadini e delle imprese sane
- Il campo di applicazione
- Adesione alla class action
- L’azione inibitoria collettiva
Tutela dei consumatori e delle imprese sane
Dati alcuni commenti che si sono avuti da parte di organi di stampa e mondi che rappresentano associazioni di imprenditori, prima di analizzare le novità, appare opportuna una premessa: con la nuova “class action” non vi è alcun intento di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento che sia potenzialmente aggressivo per le imprese. Basti ricordare che l'azione di classe nasce nell'ordinamento anglosassone, tempio del capitalismo liberale, soprattutto come modalità per la tutela e per la valorizzazione delle imprese sane, e per mettere, invece, nell'angolo chi fraudolentemente cerca di stare sul mercato non per meriti propri, ma con atteggiamenti scorretti, collocandosi quindi nella più pura tradizione del liberalismo. Questo è lo scopo del provvedimento, maggiore tutela di tutti i cittadini e giusto riconoscimento a chi opera ed agisce correttamente sul mercato.
Data la nuova collocazione nel codice di procedura civile, viene eliminato ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, superando la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).
L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. I destinatari dell'azione di classe vengono individuati in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
Quando viene presentata un'azione di classe:
- non è ammesso l'intervento di terzo;
- sono sempre possibili transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. La rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanto abbiano aderito all'azione nella fase iniziale. Questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine 3 assegnato dal tribunale. Se non lo faranno, il tribunale dichiarerà l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale.
L'adesione all'azione di classe può avvenire in due distinti momenti:
- nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento;
- nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto. Al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Questo correttivo rappresenta un forte incentivo all’adesione, poiché, dato che il giudice con la sentenza indica le condizioni che devono sussistere affinché il titolare del diritto omogeneo possa aderire all’azione di classe (e quindi essere inserito nella classe), l’adesione all’azione non avverrà “al buio” e, anzi, ciascun soggetto sarà in grado di prevedere se e in che misura gli verrà riconosciuto il diritto fatto valere. Viene delineata una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore (e proprio per assicurare la piena informazione dei potenziali aderenti, gli emendamenti del PD hanno previsto un ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare mediante la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia di tutti gli atti rilevanti). Sempre con emendamenti del PD si è prevista la nomina di un rappresentante comune di tutti coloro che hanno aderito all’azione di classe. Il predetto rappresentante verifica, al pari del curatore fallimentare, le somme spettanti a ciascun aderente alla classe, secondo i criteri stabiliti nella sentenza.
L’azione inibitoria collettiva
In chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe viene disciplinato l'azione inibitoria collettiva, con la quale "chiunque abbia interesse" può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante, imputabile a una pluralità di individui o enti. Il giudice può ordinare alla parte soccombente:
- la cessazione della condotta;
- l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta;
- il pagamento di una penale (previa istanza di parte) in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.);
- diffusione del provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.