Nuova legge sulla Cittadinanza

Lunedì 19 Ottobre 2015 di Ileana Piazzoni 4728
  1. Come si diventava italiani fino a ieri? Come cambiano le cose con la nuova legge sulla cittadinanza?
  2. In cosa consiste lo Ius soli temperato?
  3. Che cos'è lo Ius culturae?
  4. La riforma prevede modalità di acquisto della cittadinanza anche in casi particolari, come ad esempio in presenza di persone incapaci di intendere e di volere?
  5. Quanto costa all'Italia l'acquisto della cittadinanza da parte di centinaia di stranieri?
  6. Come si sopperisce alla mancanza di informazione nei confronti dei cittadini stranieri?
  7. Quando diventerà esecutiva la legge? Cosa è previsto per tutti coloro che, pur avendo avuto i requisiti, non hanno proceduto in precedenza con la richiesta?
  8. Come i figli di migranti diventano “cittadini” nel resto del mondo?

 

 

Come si diventava italiani fino a ieri? Come cambiano le cose con la nuova legge sulla cittadinanza?

Fino a ieri, si diventava cittadini italiani essenzialmente per diritto di sangue. Vale a dire che, chiunque, in qualsiasi parte del mondo, avesse avuto un avo italiano, poteva chiedere la cittadinanza, nonostante non avesse più alcun legame sostanziale e culturale con il nostro Paese.
Lo ius soli era applicabile solo in circostanze eccezionali: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza, oppure nel caso di figlio di ignoti abbandonato nel territorio dello Stato. Un'interpretazione indiretta dello ius soli è quella che permette al cittadino straniero nato in Italia – e che vi abbia mantenuto costantemente la residenza dalla nascita – la facoltà, al raggiungimento della maggiore età, di chiedere e ottenere, anche senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito, ecc.), la cittadinanza italiana; tale facoltà però può essere utilizzata solo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ed è così che, nel nostro Paese, sono stati cresciuti migliaia di piccoli stranieri in patria fino al compimento del 18° anno di età. Tra questi, uno su tre non è riuscito a ottenere la cittadinanza italiana una volta di venuto maggiorenne o perché ha dimenticato di proporre l’istanza entro la finestra di un anno, o perché è stata rigettata per assenza di uno dei requisiti. L’effetto della mancata acquisizione della cittadinanza è che, per rimanere in Italia, questi giovani hanno bisogno del permesso di soggiorno e, in caso contrario, devono essere espulsi verso un Paese che probabilmente non conoscono e non hanno mai visto, un Paese di cui probabilmente non conoscono la lingua e che, certamente, non ha pagato per la loro istruzione e formazione, un Paese di cui non si sentono minimamente parte.
L'ultimo modo per ottenere la cittadinanza italiana è per naturalizzazione. In Italia la naturalizzazione si può ottenere dopo aver risieduto stabilmente nel territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per l'apolide e a 4 anni per i cittadini di uno Stato membro dell'UE che risiedano legalmente nel territorio della Repubblica. La cittadinanza si acquisisce inoltre, su richiesta, per matrimonio con un cittadino italiano dopo almeno due anni di residenza sul territorio o tre anni dal matrimonio se la coppia risiede all'estero. La trafila burocratica, in questi casi, è tale da protrarre l'acquisizione della cittadinanza fino a ulteriori sei anni.
La Riforma va ad agire sul caso particolare dei minori nati in Italia o arrivati nel nostro Paese prima del compimento del 12° anno di età, lasciando inalterate le restanti modalità di acquisizione della cittadinanza italiana.
I due istituti che agevolano l'acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri sono lo ius soli temperato – inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita – e lo ius culturae che consente l’acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni.

 

In cosa consiste lo Ius soli temperato?

Va specificato, innanzitutto, che non esiste alcun automatismo che lega la nascita in Italia con l’acquisto della cittadinanza, non si tratta quindi di uno ius soli tout court. Per quanto riguarda gli extracomunitari, infatti, il requisito fondamentale per poter ottenere la cittadinanza italiana è il possesso – da parte di almeno uno dei due genitori – di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo da almeno cinque anni o che questi ne abbia già fatto richiesta prima della nascita del figlio e ne ottenga il rilascio successivamente alla nascita. I requisiti per ottenere un permesso di soggiorno di quel genere sono un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo, il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana e il non avere precedenti penali. Se in possesso del permesso da un quinquennio, il genitore potrà dunque presentare la dichiarazione di volontà all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita o entro i 18 anni del figlio.
Nel caso di cittadini dell’unione europea, il requisito necessario alla presentazione della dichiarazione di volontà – quindi all'acquisizione della cittadinanza – è la nascita sul territorio italiano e il possesso, da parte di almeno uno dei genitori, del diritto di soggiorno permanente, ossia dopo cinque anni di residenza legale in Italia.
Contestualmente, si salvaguarda anche l'interesse del bambino, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora non sia stato richiesto dal genitore entro il compimento dei 18 anni. 

 

Che cos'è lo Ius culturae?

Anche chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino italiano attraverso l'istituto dello ius culturae. Una strada percorribile anche dai figli di stranieri che nascono in Italia ma che non hanno potuto avvalersi dello ius soli temperato.
Lo ius culturae prevede che il minore nato in Italia o arrivato nel Paese entro i 12 anni possa ottenere la cittadinanza a patto che abbia frequentato regolarmente uno o più cicli formativi in istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione della durata di cinque anni o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. Se la frequenza riguarda la scuola primaria, è necessaria la sua positiva conclusione.
La richiesta deve essere inoltrata dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, entro il raggiungimento della maggiore età. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata presentata a suo tempo dai genitori, il diretto interessato può richiedere la cittadinanza fino al raggiungimento del 20° anno di età. Può, inoltre, rinunciare alla cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza.
Infine, per lo straniero che ha fatto ingresso in Italia in seguito al compimento dei 12 anni, ma comunque prima del raggiungimento della maggiore età, il tempo di istruzione o formazione rimarrebbe lo stesso, ma si richiederebbero anche 6 anni di residenza legale in Italia e la concessione sarebbe discrezionale.

 

La riforma prevede modalità di acquisto della cittadinanza anche in casi particolari, come ad esempio in presenza di persone incapaci di intendere e di volere?

I casi particolari presi in considerazione dalla riforma della cittadinanza sono essenzialmente tre:

  1. per i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, non è più previsto che convivano con il genitore per acquistarla a loro volta. Requisiti fondamentali sono invece la potestà genitoriale e la residenza in Italia da parte del figlio;
  2. nei casi di persona interdetta giudiziale – vale a dire quei giovani che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi – gli atti finalizzati all'acquisto della cittadinanza sono compiuti dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare;
  3. per chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia – i cosiddetti beneficiari di amministrazione di sostegno – il giudice tutelare dispone le modalità con cui debbano essere compiuti  gli atti finalizzati all'acquisto della cittadinanza: se dall'amministratore di sostegno, se dalla persona con l'ausilio dell'amministratore e o se, per tali atti, la persona conservi la capacità di agire.

 

Quanto costa all'Italia l'acquisto della cittadinanza da parte di centinaia di stranieri?

Ancora una volta, è necessario ribadire che questa riforma si rivolge a ragazzi e ragazze nati in Italia o qui arrivati quando erano ancora molto piccoli. Persone che non saprebbero vedere la loro vita senza un piatto di pasta o una poesia di Foscolo. Non sono propriamente “stranieri” coloro che beneficeranno delle nuove norme in materia di cittadinanza: si tratta già di figli dell'Italia!
Acquisire diritti, poi, non ha costo: la riforma non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non risulta condizionato all'acquisizione della cittadinanza.
Il beneficio – tutto genuinamente morale – che l'Italia ne trae è quello di non avere più neonati fantasma. Con l'emanazione del cosiddetto “Pacchetto sicrezza Maroni” del 2009, infatti, si vincolava l'iscrizione dei neonati figli di stranieri all'anagrafe all'esibizione del permesso di soggiorno da parte dei genitori. A questi neonati era dunque spesso negata l'identità, il riconoscimento dell'esistenza giuridica, in contrasto con le convenzioni internazionali e con le regole basilari di civiltà. Con questa riforma, sanciamo il diritto “di esistere” di questi bambini, non avendo il certificato di nascita nulla a che fare con la cittadinanza.

 

Come si sopperisce alla mancanza di informazione nei confronti dei cittadini stranieri?

Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, a comunicare ai residenti stranieri, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore della facoltà di poter chiedere la cittadinanza per il figlio in presenza dei requisiti previsti.
Inoltre, i Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici saranno tenuti a promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata all'ufficializzazione dei nuovi cittadini.

 

Quando diventerà esecutiva la legge? Cosa è previsto per tutti coloro che, pur avendo avuto i requisiti, non hanno proceduto in precedenza con la richiesta?

La legge diventerà immediatamente esecutiva dopo la sua approvazione nelle aule del Senato. 
Le disposizioni si applicano anche agli stranieri nati o arrivati in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età
Se presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la richiesta potrà essere inoltrata anche da quei 127mila stranieri attualmente in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, al momento dell'approvazione della legge, il limite di età dei 20 anni per farne richiesta. La concessione è subordinata a due requisiti: che il richiedente abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia negli ultimi cinque anni e che non sia stato riconosciuto pericoloso per la sicurezza nazionale. Il ministero dell'Interno, in questi casi, avrà sei mesi di tempo per rilasciare il nulla osta.

 

Come i figli di migranti diventano “cittadini” nel resto del mondo?

FRANCIA: La nationalité française è concessa ai minori abbandonati sul territorio nazionale e allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l’infanzia, purché abbia ricevuto un’educazione improntata ai valori e alla cultura nazionale per almeno cinque anni. È francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. L’acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all’autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall’età di 8 anni.
REGNO UNITO: Qualora al momento della nascita i genitori non siano cittadini britannici né siano stabiliti nel Regno Unito, il bambino nato sul territorio nazionale ha titolo a richiedere il riconoscimento della citizenship nei casi seguenti: (a) se uno dei genitori successivamente divenga cittadino britannico o si stabilisca nel Regno Unito, dovendo però il figlio farne espressa richiesta entro il limite dei 18 anni di età; (b) se il richiedente abbia vissuto nel Regno Unito per i dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per più di 90 giorni (in tal caso non vi sono previsti limiti di tempo per richiedere la cittadinanza); (c) qualora la persona abbia la cittadinanza britannica dei Territori d'oltremare, e per almeno cinque anni abbia legalmente risieduto nel Regno Unito senza assentarsi per più di 450 giorni durante il quinquennio o per più di 90 negli ultimi dodici mesi. In mancanza dei previsti requisiti, la concessione della cittadinanza britannica alla persona nata sul suolo nazionale è di competenza discrezionale del Ministro dell'Interno.
GERMANIA: In base al principio di filiazione (ius sanguinis), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco. È, tuttavia, necessario che la filiazione sia valida ai sensi della legge federale. Se, per esempio, la nazionalità tedesca è trasmessa dal padre e se questi non è sposato con la madre del bambino, è necessario il riconoscimento o la constatazione di paternità prima che il minore abbia compiuto il 23° anno di età.
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (ius soli), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato. I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono inizialmente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Dal compimento della maggiore età, hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del paese d’origine dei genitori. Nel caso in cui scelgano di conservare la nazionalità dei propri genitori o non facciano alcuna dichiarazione ufficiale entro i termini stabiliti, essi perdono la cittadinanza tedesca. Qualora l’interessato voglia mantenere la nazionalità tedesca deve dimostrare, entro gli stessi termini, di aver perso quella straniera.
Un bambino di genitori ignoti che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria.
AUSTRALIA: Dall'agosto 1986, i bambini nati sul territorio nazionale ottengono automaticamente la cittadinanza se almeno uno dei due genitori è un residente stabile al momento della loro nascita. Mentre i bambini nati in Australia da genitori che non sono cittadini australiani o residenti permanenti, acquisiscono automaticamente la cittadinanza Australiana al loro decimo compleanno se hanno vissuto la maggior parte della loro vita in Australia.
USA: chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano.

 

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