- Qualcuno sostiene che si tratti di un provvedimento sbilanciato verso i professionisti? Cosa cambia rispetto al passato?
- Come vengono riformate responsabilità penale e civile del medico?
- A quali norme saranno sottoposte le strutture sanitarie?
- Quali sono le tipologie di danno risarcibile?
- Come viene snellito l'iter per l'ottenimento di un eventuale risarcimento?
- Se le assicurazioni sanitarie saranno obbligatorie, qual è l'utilità del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria?
Qualcuno sostiene che si tratti di un provvedimento sbilanciato verso i professionisti? Cosa cambia rispetto al passato?
No, non si tratta affatto di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente. Fino all'entrata in vigore di questa legge, le spese processuali, in caso di denuncia, saranno a carico del medico il quale dovrà dimostrare la sua innocenza, sebbene il 90% dei casi si risolvano, nei fatti, con la constatazione di tale innocenza, a cui non segue neppure un indennizzo. Al contrario, il paziente non ci rimette, neanche se perde la causa. Questa situazione porta all'esasperazione che ha messo in crisi il rapporto medico-paziente e aumentato a dismisura la pratica della cosiddetta medicina difensiva che porta il medico a prescrivere troppo o, al contrario, a omettere atti particolarmente rischiosi, pur di non incappare nella denuncia di un paziente. Questa è la pratica che si vuole arginare con la legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, nell'interesse non solo del medico, ma anche a soprattutto del paziente.
Come vengono riformate responsabilità penale e civile del medico?
Per quanto riguarda la responsabilità penale, solo in caso di dolo o di colpa grave, sarà ammissibile l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del professionista che non abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche accreditate presso il Ministro della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità.
Viene riformato anche il settore della responsabilità civile: quella in capo alla struttura resterà di natura contrattuale – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni – mentre diventa extracontrattuale la responsabilità di tutti i medici, esclusi i liberi professionisti. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova – che spetta al paziente – e il dimezzamento dei termini di prescrizione. La nuova legge, in sintesi, rafforza la tutela del paziente danneggiato ampliando la responsabilità delle aziende, con onere della prova a loro carico, e obbligo per queste ultime di stipulare polizza assicurativa. È prevista inoltre la possibilità di azione diretta contro le assicurazioni, mentre i medici e il personale sanitario risponderanno penalmente per dolo e colpa grave, qualora non si attengano alle buone pratiche cliniche e alle linee guida. Una legge equilibrata, che non fa sconti dunque al medico che si macchia di dolo o colpa grave, ma che prevede, giustamente che chi denuncia un danno abbia motivazioni e prove adeguate.
A quali norme saranno sottoposte le strutture sanitarie?
Le aziende sanitarie, le strutture e gli enti che erogano prestazioni sanitarie saranno obbligati a stipulare un'assicurazione per danni cagionati dal personale ivi operante. Un obbligo contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private.
Per una maggiore tutela del paziente, la legge vuole estendere la garanzia assicurativa agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza, anche se denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Allo stesso tempo, nel caso in cui un medico cessi la propria attività, deve essere previsto un ulteriore periodo di copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
In virtù dei passi avanti fatti sul terreno della trasparenza, infine, oltre a pubblicare online i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni e a fornire tutta la documentazione clinica relativa al paziente entro 30 giorni dalla richiesta, le strutture sanitarie dovranno rendere pubbliche, attraverso i propri siti internet, le assicurazioni stipulate, sottoposte al controllo da parte dell’IVASS.
Quali sono le tipologie di danno risarcibile?
Allo stato attuale, il danno risarcibile comprende:
- il danno emergente, cioè le diminuzioni patrimoniali immediatamente conseguenti il danno quali le spese di cura e di assistenza, il mancato reddito per assenza dal lavoro, etc.;
- il lucro cessante, cioè il danno conseguente le future diminuzioni patrimoniali quali la diminuita capacità di produrre reddito che deriva dall'invalidità temporanea e/o permanente o dalla morte stessa del paziente che produce un reddito;
- il danno non patrimoniale, comprensivo di quello derivante dalle sofferenze emotive subite (cosiddetto “danno morale”) e del danno biologico, quello economicamente più rilevante, derivante della lesione dell'integrità psico-fisica del paziente.
Come viene snellito l'iter per l'ottenimento di un eventuale risarcimento?
Questa legge permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e, nello stesso tempo, di assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti. Innanzitutto, con l’istituzione di Centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccoglierebbero le lamentele dei pazienti prima che sporgano denuncia, c'è la possibilità di accertare in anticipo se effettivamente ci può essere stato un errore medico o se sia da escludere del tutto. A seguire, scatta il tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione di procedibilità di ogni domanda di risarcimento e per cui è prevista la partecipazione di tutte le parti, incluse le imprese di assicurazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che a una pena pecuniaria, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Bisogna sottolineare che il soggetto danneggiato potrà agire direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria – quindi del libero professionista – entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
In caso di accoglimento della proposta del danneggiato, la struttura sanitaria o socio sanitaria – o l'assicurazione – potrà esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del medico solo in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, cosicché egli possa esercitare il proprio lavoro senza ulteriori pressioni. La legge stabilisce un limite all'azione di rivalsa pari al triplo della retribuzione lorda annua del medico il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non potrà ottenere l'assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a concorsi pubblici per incarichi superiori. Infine, la rivalsa potrà essere esercitata dinanzi al giudice ordinario, escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti.
Se le assicurazioni sanitarie saranno obbligatorie, qual è l'utilità del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria?
Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è un fondo di nuova istituzione, volto a far fronte ai risarcimenti nei casi in cui:
- il danno sia di importo superiore rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione;
- l'impresa assicurativa della struttura si trovi, al momento del sinistro, in stato di insolvenza o di liquidazione o vi venga posta successivamente.
Ci si assicura, in questo modo, la certezza del risarcimento, al di là di eventuali complicazioni.