Voucher e nuovi contratti di prestazione occasionale: confronto

Mercoledì 28 Giugno 2017 4402

PARAMETRI

VOUCHER

NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

PARAMETRO ECONOMICO:
tetto massimo di compenso per anno civile (365 giorni)

PRESTATORE:
max € 7 mila netti l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti).

 

PRESTATORE PERCETTORE DI SOSTEGNO AL REDDITO:
max € 3 mila netti l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti).

PRESTATORE: 
max € 5 mila l’anno civile (indipendentemente dal numero dei committenti).

UTILIZZATORE:
NO LIMITI

 

 

COMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE (committenti imprenditori o professionisti) E SINGOLO PRESTATORE:
max € 2.000 netti l’anno.

UTILIZZATORE

  • max € 5.000 l’anno (indipendentemente dal numero dei prestatori);
  • può erogare compensi fino a un max di € 6.700 l’anno civile nel caso di prestazioni rese da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative.

 

COMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE E SINGOLO PRESTATORE:
max € 2.500 l’anno civile pari a una durata massima di 280 ore  

Valore orario del compenso

IL COMPENSO ORARIO NON VARIA A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE:
€ 10 lordi l’ora (di cui 13% Inps, 7% Inail, 5% servizio) = € 7,50 nette l’ora

 

Unica eccezione si verifica nel caso in cui l’utilizzatore appartenga al settore agricolo. In questo caso, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

IL COMPENSO ORARIO VARIA A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE:

  1. Famiglia:
    € 10,00 l’ora (di cui €1,65 Inps, €0,25 Inail, €0,10 servizio)= € 8 nette l’ora
  2. Azienda, professionista, P.A.:
    - € 12,37 l’ora (di cui 33% Inps, 3,5% Inail, 1% servizio) = € 9 nette l’ora;
    - compenso prestazione, non inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
  3. Settore agricolo:
    - il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    - compenso prestazione, non inferiore all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative moltiplicato per 4 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Caratteristiche del compenso

Valido per tutti:

  • esente da imposizione fiscale;
  • non incide sullo stato di disoccupato;
  • si computa ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

(identico)

Adempimenti burocratici:
1° comunicazione

I committenti (tutti) devono comunicare all’Inps l’attivazione della prestazione lavorativa, il periodo all’interno del quale la prestazione sarà resa, il luogo di lavoro, i dati del lavoratore e quelli del committente.

Registrazione dell’utilizzatore e del prestatore presso apposita piattaforma informatica Inps.

Comunicazione obbligatoria antecedente la prestazione lavorativa:
2°comunicazione
ai fini della tracciabilità delle prestazioni

A carico del committente imprenditore  o professionista

60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite sms o mail:

  • dati anagrafici o codice fiscale del prestatore;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • giorno e ora di inizio e fine della prestazione  (se imprenditore agricolo: durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni).

A carico dell’utilizzatore azienda, professionista, P.A.

Almeno un'ora prima della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la “piattaforma informatica Inps”:

  • dati anagrafici ed identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • oggetto della prestazione;
  • data e ora di inizio e termine della prestazione  (se imprenditore agricolo: durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni);

 

Revoca della comunicazione di attività: nel caso in cui la prestazione non sia effettuata, l’utilizzatore entro il 3° giorno da quando doveva essere effettuata la prestazione, può revocare la comunicazione già inoltrata Inps.

Attività d’impiego

Tutte

PERSONE FISICHE (famiglia):

  • piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

 

COMMITTENTI IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI:

  • tutte.

 

P.A.:

  • progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • attività di solidarietà;
  • organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

 

Diritti del prestatore

Nessuno

  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • riposo giornaliero;
  • riposo settimanale;
  • pause;
  • salute e sicurezza.

 

Limiti soggettivi di utilizzo dello strumento

In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo, ad eccezione del settore agricolo, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:

  • pensionati e giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università) per le attività agricole di carattere stagionale;
  • tutti i soggetti per le attività agricole svolte a favore di produttori di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (piccole aziende agricole al di sotto di un volume d’affari pari a 7.000 euro nell’anno solare precedente), ad eccezione degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del settore agricolo, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a ciclo di studi;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito. 

In tali casi i prestatori di lavoro non devono essere iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Divieti di utilizzo dello strumento

Esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali.

 

  • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • imprese del settore agricolo (tranne nei casi elencati nel riquadro sovrastante);
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo, imprese del settore miniere, cave e torbiere;
  • esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Regole per evitare comportamenti elusivi

Nessuna

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia “in corso” o “abbia cessato” da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Sistema sanzionatorio

COMMITTENTI IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI:

  • l’utilizzatore incorre in una sanzione amministrativa da €400 ad € 2.400 per singolo prestatore.

 

PER TUTTI GLI UTILIZZATORI:

assenza della 1°comunicazione all’Inps (e assenza della 2° comunicazione all’ispettorato: maxisanzione da lavoro nero, solo nel caso di committente imprenditore o professionista):

  • maxi sanzione da lavoro nero.

 

PER TUTTI GLI UTILIZZATORI:

  • superamento tra il medesimo prestatore e utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata annuo (anno civile) di 280 ore = il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

PER IL SETTORE AGRICOLO:

  • superamento tra il medesimo prestatore e utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata  determinato come rapporto tra €2.500 l’anno e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale= il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500:

  • per violazione dell’obbligo della comunicazione da effettuarsi almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione (2°comunicazione);
  • per violazione dei divieti di utilizzo.