PARAMETRI
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VOUCHER
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NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI
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PARAMETRO ECONOMICO: tetto massimo di compenso per anno civile (365 giorni)
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PRESTATORE: max € 7 mila netti l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti).
PRESTATORE PERCETTORE DI SOSTEGNO AL REDDITO: max € 3 mila netti l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti).
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PRESTATORE: max € 5 mila l’anno civile (indipendentemente dal numero dei committenti).
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UTILIZZATORE: NO LIMITI
COMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE (committenti imprenditori o professionisti) E SINGOLO PRESTATORE: max € 2.000 netti l’anno.
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UTILIZZATORE
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max € 5.000 l’anno (indipendentemente dal numero dei prestatori);
- può erogare compensi fino a un max di € 6.700 l’anno civile nel caso di prestazioni rese da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative.
COMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE E SINGOLO PRESTATORE: max € 2.500 l’anno civile pari a una durata massima di 280 ore
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Valore orario del compenso
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IL COMPENSO ORARIO NON VARIA A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE: € 10 lordi l’ora (di cui 13% Inps, 7% Inail, 5% servizio) = € 7,50 nette l’ora
Unica eccezione si verifica nel caso in cui l’utilizzatore appartenga al settore agricolo. In questo caso, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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IL COMPENSO ORARIO VARIA A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE:
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Famiglia:
€ 10,00 l’ora (di cui €1,65 Inps, €0,25 Inail, €0,10 servizio)= € 8 nette l’ora
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Azienda, professionista, P.A.:
- € 12,37 l’ora (di cui 33% Inps, 3,5% Inail, 1% servizio) = € 9 nette l’ora; - compenso prestazione, non inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
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Settore agricolo:
- il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - compenso prestazione, non inferiore all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative moltiplicato per 4 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
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Caratteristiche del compenso
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Valido per tutti:
- esente da imposizione fiscale;
- non incide sullo stato di disoccupato;
- si computa ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
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(identico)
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Adempimenti burocratici: 1° comunicazione
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I committenti (tutti) devono comunicare all’Inps l’attivazione della prestazione lavorativa, il periodo all’interno del quale la prestazione sarà resa, il luogo di lavoro, i dati del lavoratore e quelli del committente.
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Registrazione dell’utilizzatore e del prestatore presso apposita piattaforma informatica Inps.
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Comunicazione obbligatoria antecedente la prestazione lavorativa: 2°comunicazione ai fini della tracciabilità delle prestazioni
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A carico del committente imprenditore o professionista
60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite sms o mail:
- dati anagrafici o codice fiscale del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- giorno e ora di inizio e fine della prestazione (se imprenditore agricolo: durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni).
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A carico dell’utilizzatore azienda, professionista, P.A.
Almeno un'ora prima della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la “piattaforma informatica Inps”:
- dati anagrafici ed identificativi del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data e ora di inizio e termine della prestazione (se imprenditore agricolo: durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni);
Revoca della comunicazione di attività: nel caso in cui la prestazione non sia effettuata, l’utilizzatore entro il 3° giorno da quando doveva essere effettuata la prestazione, può revocare la comunicazione già inoltrata Inps.
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Attività d’impiego
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Tutte
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PERSONE FISICHE (famiglia):
- piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
COMMITTENTI IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI:
P.A.:
- progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- attività di solidarietà;
- organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
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Diritti del prestatore
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Nessuno
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- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- riposo giornaliero;
- riposo settimanale;
- pause;
- salute e sicurezza.
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Limiti soggettivi di utilizzo dello strumento
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In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo, ad eccezione del settore agricolo, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:
- pensionati e giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università) per le attività agricole di carattere stagionale;
- tutti i soggetti per le attività agricole svolte a favore di produttori di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (piccole aziende agricole al di sotto di un volume d’affari pari a 7.000 euro nell’anno solare precedente), ad eccezione degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
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In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del settore agricolo, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a ciclo di studi;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito.
In tali casi i prestatori di lavoro non devono essere iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
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Divieti di utilizzo dello strumento
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Esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali.
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- Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese del settore agricolo (tranne nei casi elencati nel riquadro sovrastante);
- imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo, imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- esecuzione di appalti di opere o servizi.
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Regole per evitare comportamenti elusivi
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Nessuna
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Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia “in corso” o “abbia cessato” da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
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Sistema sanzionatorio
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COMMITTENTI IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI:
- l’utilizzatore incorre in una sanzione amministrativa da €400 ad € 2.400 per singolo prestatore.
PER TUTTI GLI UTILIZZATORI:
assenza della 1°comunicazione all’Inps (e assenza della 2° comunicazione all’ispettorato: maxisanzione da lavoro nero, solo nel caso di committente imprenditore o professionista):
- maxi sanzione da lavoro nero.
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PER TUTTI GLI UTILIZZATORI:
- superamento tra il medesimo prestatore e utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata annuo (anno civile) di 280 ore = il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
PER IL SETTORE AGRICOLO:
- superamento tra il medesimo prestatore e utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata determinato come rapporto tra €2.500 l’anno e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale= il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500:
- per violazione dell’obbligo della comunicazione da effettuarsi almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione (2°comunicazione);
- per violazione dei divieti di utilizzo.
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