Come cambia il Reddito di Inclusione con la legge di bilancio 2018

Domenica 31 Dicembre 2017 4871

Come già descritto in precedenza, la legge di bilancio 2018 licenziata dal Consiglio dei Ministri ha comportato significative modifiche per il Reddito di Inclusione, introducendo importanti novità su diversi aspetti della misura: dalla platea dei beneficiari, all’aumento delle risorse, al potenziamento dei servizi territoriali.

Con l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è possibile tracciare il quadro completo delle ulteriori modifiche introdotte durante i passaggi del testo al Senato e alla Camera dei Deputati, per arrivare a delineare il quadro normativo oggi vigente in merito al Reddito di Inclusione.

Le novità normative relative al ReI sono contenute all’art. 1 della legge n.205/2017,nei commi da 190 a 200.

Il comma 190 estende la misura a tutte le persone ultra cinquantacinquenni in condizione di disoccupazione, a prescindere dalla causa della stessa: esse sono dunque da subito ricomprese nella platea dei beneficiari. Dall’articolo 3, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 147/2017 viene dunque eliminato il riferimento a: “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora la persona abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.

Il comma 191, in forza della norma precedente, che ricomprende tutti i disoccupati ultra cinquantacinquenni nella platea dei beneficiari del ReI, rimuove le previsioni contenute nel dlgs. n. 147/2017 che prevedevano una prioritaria estensione della misura a questa categoria di soggetti. Dall’articolo 8 (comma 1, lett. c) e comma 3) del decreto sono dunque eliminati quei riferimenti che individuavano nei disoccupati ultra cinquantacinquenni i destinatari della prima estensione della platea dei beneficiari ad opera del Piano nazionale per la lotta alla povertà.

Il comma 192 contiene una delle principali novità: dal 1 luglio 2018 il ReI assume infatti dimensione universalistica venendo meno i requisiti inerenti la composizione del nucleo familiare. Tutte le persone in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza, dei requisiti economici e degli altri requisiti inerenti il patrimonio potranno dunque accedere al ReI. Dalla data indicata si ritengono infatti abrogati il comma 1 lett. c) e il comma 2 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 147/2017.

Il comma 193 dispone incremento del beneficio massimo del ReI che per i nuclei familiari con 5 o più componenti potrà raggiungere i 534 euro mensili (rispetto ai 485 previsti originariamente). L’articolo 4, comma 1 del decreto viene dunque modificato incrementando il valore su base annua dell’assegno sociale del 10% (valore limite del beneficio). Stante la modifica il valore del ReI massimo annuo passerà da 5.824, 91 euro a a 6.407,31 euro, portando il beneficio massimo mensile, come detto, a 534 euro.

Il comma 194, introdotto durante l’esame del testo alla Camera dei Deputati, stabilisce che, qualora l’ammontare del beneficio economico del ReI risulti in misura inferiore o pari a 20 euro mensili, quest’ultimo sia versato in un’unica soluzione annuale. Nel caso, inoltre, in cui il beneficio economico dovesse risultare di valore nullo, vengono meno i termini stabiliti dal d.lgs. n. 147/2017 per il rinnovo dello stesso (fermo restando il diritto alla progettazione personalizzata volta all’inclusione attiva).

Il comma 195 aumenta sensibilmente le risorse destinate per il rafforzamento dei servizi territoriali che da 262 milioni nel 2018 e 277 milioni annui a decorrere dal 2019 passano a 297 milioni nel 2018, 347 nel 2019 e 470 milioni a decorrere dal 2020. 

L’incremento molto rilevante previsto a partire dal 2020, quando la quota strutturale di risorse riservata al potenziamento dei servizi arriverà a sfiorare i 500 milioni annui, è legato al comma 199, frutto dell’approvazione di un emendamento presentato al Senato dal Partito Democratico. L’emendamento in questione, infatti, ha stabilito che, a partire dal 2020, la quota strutturale del Fondo povertà destinata al rafforzamento del nostro sistema di welfare territoriale passerà dal 15% delle risorse del Fondo al 20%.

commi 196 e 197 della legge di bilancio stabiliscono incremento complessivo delle risorse destinate al contrasto alla povertà. Gli stanziamenti del Fondo per la lotta alla povertà sono incrementati di 300 milioni di euro nel 2018, 700 milioni nel 2019 e 900 milioni a partire dal 2020. In forza degli incrementi di cui sopra, cambia dunque anche la dotazione del Fondo povertà, che passa da 1.759 milioni a 2.059 milioni nel 2018, da 1.845 milioni a 2.545 milioni nel 2019 e a 2.745 milioni a decorrere dal 2020.

Il comma 198, introdotto durante l’esame della legge alla Camera dei Deputati da un emendamento del Partito Democratico, prevede il rafforzamento del sostegno alle attività di compilazione delle certificazioni ISEE da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), in vista dell’incremento nei volumi di questa attività relativo alla presentazione delle domande per il Reddito di Inclusione. A tal fine il Ministero del lavoro trasferirà all’INPS 20 milioni di euro da destinare appunto al potenziamento del lavoro svolto dai CAF.

I lcomma 200 infine, frutto di un emendamento presentato a mia prima firma ma sostenuto da tutto il gruppo del Partito Democratico e approvato grazie anche all’apporto del Ministero del lavoro, permetterà ai comuni di assumere assistenti sociali a tempo determinato, per garantire le attività di presa in carico connesse all’attuazione del ReI, in deroga a determinati vincoli assunzionali dettati dal patto di stabilità interno, nel rispetto dei principi del pareggio di bilancio. Nello specifico per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno viene meno, per la finalità citata, il limite al contenimento delle spese per il personale calcolato sulla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, così come per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (comuni sotto i 1.000 abitanti, comunità montane, unioni di comuni), viene meno il limite al contenimento delle spese per il personale calcolato sull’ammontare corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2008. Viene meno inoltre, sempre per consentire assunzione di assistenti sociali a tempo determinato, il limite fissato dal decreto legge n. 78/2010 che stabilisce, per tale tipologia contrattuale, tetto massimo nella misura del 50% rispetto alle spese di questo tipo sostenute dagli enti locali nel 2009.